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Criteri e modalità
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33: Art. n. 26 - Comma 1
SI PUNTUALIZZA CHE I CONTRIBUTI SONO EROGATI ESCLUSIVAMENTE AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OPERINO NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELL’ENTE, IN PARTICOLARE MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE DI NOTEVOLE INTERESSE O INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA ED EDUCAZIONE STRADALE.
Approvato con Delibera n. 30 nella seduta del Consiglio Direttivo del 22 settembre 2017